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La novità principale è quella relativa al numero dei vaccini obbligatori, che passano da 12 a 10. Si tratta di anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo b e di anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Se ne aggiungono altri quattro facoltativi e gratuiti (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus).
I due gruppi di vaccinazioni obbligatorie vengono elencati separatamente nel testo del decreto perché saranno somministrati con due iniezioni, una esavalente e una tetravalente. Va sottolineato che uno degli emendamenti più significativi è quello che prevede la possibilità di somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente, anche se “di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale”.
Il passaggio è fondamentale perché chi ha già contratto la patologia in maniera naturale può essere esonerato dalla vaccinazione e quindi deve poter usufruire di dosi singole e non combinate, che re-inoculerebbero lo stesso antigene. Purtroppo, come sottolineato anche dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, l’ultima parola ce l’avranno le case farmaceutiche, produttrici dei vaccini. Vale la pena di ricordare che il TAR dell’Emilia Romagna è in attesa di esprimersi in merito alla legge regionale sui vaccini proprio perché molte ASL non disponevano delle dosi singole e i genitori, per essere in regola con la norma, erano costretti a ricorrere all’esavalente, contenente sia gli obbligatori che i consigliati.
Un ruolo centrale viene attribuito all’AIFA, l’agenzia italiana del farmaco, che avrà il compito di pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati. Anche le farmacie saranno chiamate in causa, no per somministrare direttamente il vaccino come aveva chiesto il presidente dell’Ordine dei farmacisti Andrea Mandelli, ma per effettuare le prenotazioni tramite CUP.
Le procedure sono infatti a rischio ingorgo, poiché la documentazione vaccinale utile all’iscrizione ai servizi educativi e scolastici deve essere presentata entro il prossimo 10 settembre o 31 ottobre, a seconda del tipo di servizio, oppure entro il 10 marzo del 2018 nel caso in cui a settembre si presenti un’autocertificazione. Parlando di scuola, va detto che in caso di inadempienza all’obbligo vaccinale sarà solo la fascia 0-6 anni a non poter accedere ai servizi, mentre ai frequentanti della scuola dell’obbligo l’iscrizione non potrà essere rifiutata, così come agli homeschoolers non potrà essere negato l’accesso agli esami.
All’articolo 2, comma 1, troviamo un passaggio che interessa la vaccinazione del personale sanitario italiano, che – contrariamente ai bambini da 0 a 16 anni, che invece vengono obbligati – viene invitato a una “adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale”. Naturalmente, previo consulto con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali.
Venendo alle sanzioni, il passaggio in Senato ha provocato una netta diminuzione delle multe previste per chi non vaccina i propri figli, che sono passate a un minimo di 100 euro e a un massimo di 500 euro. È stata inoltre eliminata la possibilità di perdita della patria podestà per gli inadempienti.
Qui potete consultare il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta.
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